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Domande frequenti

Spesso ci troviamo a dover dare una risposta alle nostre domande nel più breve tempo possibile ed ecco che in questa sezione del sito abbiamo cercato di dare risposta anche quando non possiamo essere reperibili:

D: Devo fare una successione cosa devo portavi?
R: La documentazione da portare è molta e per comodità ne abbiamo fatto un comodo vademecum scaricabile nel seguente link, successione.

 

D: Devo portare i "fogli" per la compilazione del Modello Unico, ma cosa devo portarvi?
R: Come tutti gli anni la documentazione necessaria per una corretta compilazione del Mod.Unico la potete trovare in un pratico vademecum al seguente link, DOC_UNICO.

 

D: Chi mi dice che la mia dichiarazione è stata presentata?
R:
La prova dell’avvenuta presentazione di Unico può essere fornita dal contribuente con la ricevuta che attesta la ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate, se ad inviare on line la dichiarazione è un intermediario abilitato. Per i modelli consegnati in banca o in posta l’avvenuta presentazione della dichiarazione può essere documentata con la ricevuta rilasciata dagli uffici. L’impegno a trasmettere impone, quindi, all’intermediario abilitato di verificare se per tutte le dichiarazioni inviate siano state emesse le ricevute telematiche.

 

D: Ho sbagliato lo scontrino fiscale ma non l'ho ancora consegnato, che faccio?
R:
Lo scontrino erroneamente emesso, ma non ancora rilasciato al cliente, può essere sostituito con uno corretto, quello errato, una volta annullato, deve essere allegato allo scontrino di chiusura giornaliero e decurtato dall'importo del totale giornaliero, prima della registrazione nel registro dei corrispettivi.

 

D: Ho sbagliato lo scontrino fiscale ma l'ho già consegnato, che faccio?
R: S
e lo scontrino errato è già stato consegnato al cliente, non può essere annullato, ma si può tenere conto dell'errore mediante annotazione sul registro dei corrispettivi o sul registro di prima nota, sempre che esistano dei comprovati motivi.

 

D: Ho sbagliato a digitare lo scontrino fiscale ma non l'ho ancora chiuso, che faccio?
R:
Se l'errore è compiuto in fase di battitura, l'esercente può rimediarvi ridigitando lo stesso importo con segno negativo, a rettifica dell'importo errato

 

D: Che cos'è il preavviso telematico?
R:
E' una Comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia all'intermediario che ha trasmesso telematicamente la dichiarazione di un proprio cliente, nel caso in cui dalla liquidazione della stessa emerga un'anomalia, un errore o un omesso versamento. Il preavviso viene inviato per posta elettronica e l'intermediario ha la possibilità di prendere visione dell'irregolarità segnalata e di valutare se la stessa sia fondata o meno. Nel caso in cui ritenga che l'irregolarità esista potrà consigliare al contribuente di versare quanto dovuto, usufruendo del beneficio della riduzione dei due terzi della sanzione ed eventualmente della possibilità di rateizzarla. Nel caso in cui l'intermediario ritenga, invece, che l'irregolarità segnalata sia infondata o solo formale, potrà fornire i chiarimenti del caso ed evitare, così, che il suo cliente riceva una comunicazione di irregolarità.
Trascorsi 60 giorni dall’invio del preavviso telematico senza che l'intermediario si sia attivato sarà inviata, con raccomandata, la comunicazione di irregolarità al contribuente e da quel momento decorreranno i trenta giorni previsti dalla legge per la definizione agevolata delle irregolarità riscontrate

 

D: Come sono calcolati gli acconti delle Imposte?
R:
Entro il 30.11.20XX i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef, Ires, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. Il pagamento è effettuato con Mod. F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie di tributi, contributi e premi facenti capo allo stesso contribuente. L’acconto è fissato nella misura del 99% ai fini Irpef e del 100% ai fini Ires; l’acconto Irap per società di capitali ed enti è pari al 100%.

ACCONTO IRPEF


Fino a € 51,00


       Non è dovuto alcun acconto.


Da € 52,00

a € 260,00


  • Acconto nella misura del 99%.

  • Versamento in unica rata entro il mese di novembre (30.11.20XX).


Da € 261,00


1° acconto


  • Entro il 16.06.2XXX1, senza maggiorazione.

  • Nella misura del 39,60% (40% del 99%).


2°acconto


  • Entro il mese di novembre.

  • Nella misura del 59,40% (60% del 99%).

ACCONTO IRES


Fino a € 20,00


  •  Non è dovuto alcun acconto.


Da € 21,00

a € 257,00


  • Acconto nella misura del 100%.

  • Versamento in unica soluzione nell’11° mese dell’esercizio.


Da € 258,00


1° acconto


  • Entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, senza maggiorazione.

  • Nella misura del 40% (40% del 100%).


2°acconto


  • Nell’11° mese dell’esercizio.

  • Nella misura del 60% (60% del 100%).

ACCONTO IRAP


Persone

fisiche


  • L’acconto dell’Irap è dovuto nella misura del 99%, a condizione che l’importo su cui commisurare l’acconto superi € 52,00.

  • Il versamento dell’acconto deve essere effettuato in 2 rate:

    • 1ª, pari al 40%, entro il 16.06.20XX (prorogabile al 16.07.20XX, con maggiorazione 0,40%);

    • 2ª, pari al 60%, nel corso di novembre 20XX.

  • Il versamento della 1ª rata non è dovuto se di importo non superiore a € 103,00; in tal caso si effettua un versamento unico entro novembre.


 



Società

di persone



Soggetti

 Ires


  • Per i soggetti Ires, l’acconto è dovuto nella misura del 100%, sempreché l’importo su cui commisurare l’acconto sia superiore a € 21,00, da versare in 2 rate:

    • 1ª, pari al 40%, (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione;

    • 2ª, pari al 60%, nel corso dell’11° mese del periodo d’imposta di competenza.


Metodo

previsionale


  • È facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza.

  • Se il reddito atteso è sensibilmente inferiore a quello dell’esercizio precedente è possibile ridurre gli acconti sulla base di tale minore imposta.

Nota1

La 1ª rata di acconto dell’Irpef può essere versata entro il 16.07.20XX con una maggiorazione dello 0,40%, oppure ratealmente, a condizione che il pagamento sia completato entro il mese di novembre.

 

D: Come??? Anche l'acconto IVA c'è da Pagare ??
R: Aimè è proprio così e questi sono i termini per farlo:

 

L'ACCONTO IVA DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL 27 DICEMBRE DI OGNI ANNO E VIENE CALCOLATO IN BASE A TRE METODI:

1. METODO STORICO: NELLA MISURA DELL' 88% IN BASE ALL'IVA PAGATA NELL'ULTIMO TRIMESTRE OPPURE NELL'ULTIMO MESE DELL'ANNO PRECEDENTE A SECONDA SE SI TRATTA DI CONTRIBUENTI TRIMESTRALI O MENSILI.

2. METODO PREVISIONALE: NELLA MISURA DELL' 88% DELLA BASE IMPONIBILE DETERMINATA DALL'IVA CHE SI PREVEDE SI PAGHERA' NELL'ULTIMO TRIMESTRE O NELL'ULTIMO MESE DELL'ANNO IN CORSO.

3. METODO ALTERNATIVO AL 20 DICEMBRE: NELLA MISURA DELL' 100% DELLA BASE IMPONIBILE DETERMINATA DALL'IVA RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE STRAORDINARIA AL 20 DICEMBRE, (Dal 01/10 al 20/12 per i contribuenti trimestrali o dal 01/12 al 20/12 per i contribuenti mensili). RIF.NORMATIVI : ART.6 L.405/90 - ART.15 C.1 DL. 15/93.

 

D: Ho tanti insoluti e perdite su crediti come devo fare per portarle in deduzione?
R:
 Le Società si trovano, in sede di redazione del bilancio d’esercizio, a dover valutare l’importo dei crediti verso clienti che, deve avvenire  in base al presumibile valore di realizzo degli stessi, è in tale sede si è soliti stralciare anche i crediti ritenuti non più esigibili.

Fiscalmente le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Le perdite, dunque, devono essere analiticamente provate sulla base di un’effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo della perdita stessa. L’impresa dovrà, inoltre, dimostrare di avere fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza. La dimostrazione potrà avvenire, ad esempio, attraverso l’infruttuosa attivazione di azioni legali per il recupero del credito, l’esito negativo del pignoramento, l’irreperibilità del debitore, denuncia penale per truffa, la dimostrata convenienza all’abbandono del credito ecc. Naturalmente la possibilità di considerare deducibili le perdite è limitata alla parte che ecceda l’eventuale accantonamento al fondo rischi su crediti presente in bilancio.

Per i crediti di modesto importo lo stralcio può avvenire, invece, con criteri meno rigorosi dal momento che, proprio la loro modesta entità, può non essere conveniente per l’impresa intraprendere azioni di recupero che comportino il sostenimento di ulteriori oneri. In tali fattispecie viene riconosciuta, infatti,  l’inerenza del costo, conseguentemente la perdita sul credito, dal momento che con lo stralcio si pervenire comunque ad un maggior risultato economico in termini di risparmio (ovvero le spese per intraprendere l’azione legale di recupero).

La nozione di “modesto importo” deve essere valutata in relazione alle dimensioni dell’azienda nonché sulla base del tipo di attività esercitata e del volume d’affari.

Lo stralcio del credito, totale o parziale, può dunque avvenire a condizione che prima della redazione del bilancio esista formale rinuncia al credito stesso.

 

OGGETTO: Dichiarazione di remissione del debito.

Il sottoscritto .….., in qualità di .….. della Ditta .….. con sede in .….. alla Via .…..

P R E M E S S O

- che è creditrice nei confronti della Ditta in indirizzo dell'importo complessivo di Lit. ..…..  (.…..) per merce regolarmente fornita come da fatture nn. …… del …….

C O N S I D E R A T O

- l’assoluta convenienza ed inevitabilità per la scrivente alla procedura in parola stante la notoria difficoltà per la Vs. impresa/società ad adempiere alla normale obbligazione, pecuniaria;

- la defatigante e costosa, per i tempi, ad essa propri, di un’azione legale,

V I S T O

l’art. 1236 e segg. del Codice Civile,

D I C H I A R A

** irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti del citato art. 1236 C.C. di rinunciare, come rinuncia, totalmente al suddetto credito, nella misura di Lit. ……….  Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro 10 gg. dal ricevimento della presente non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.

 

D: Ho un reddito alto e vorrei dividerlo posso fare una Impresa Familiare?
R:
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, TUIR il reddito prodotto da un’impresa familiare può essere ripartito, per un importo complessivamente non superiore al 49%, tra ciascun collaboratore “che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.

Possono assumere qualifica di Collaboratori i seguenti soggetti

coniuge;

parenti entro il terzo grado (figlio, nipote, fratello, sorella, zio, nonno, ecc.);

affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge: figlio e figlio del figlio, genitore e nonno, fratello e sorella; i coniugi dei parenti: genero, nuora, cognato, ecc.).

L’imputazione proporzionale del reddito ai collaboratori è ammessa a condizione che:

a) i familiari partecipanti all’impresa familiare risultino da atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulato anteriormente all’inizio del periodo d’imposta;

b) nella dichiarazione dei redditi del titolare siano indicate le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari;

c) ciascun familiare attesti nella propria dichiarazione dei redditi di aver prestato la propria attività nell’impresa in modo continuativo e prevalente.

Decorrenza degli effetti fiscali.

Come specificato dal Ministero delle Finanze gli effetti fiscali, con attribuzione di una parte del reddito ai collaboratori, si producono con decorrenza differenziata a seconda che si tratti:

1. di un’impresa avviata ex novo sotto forma di impresa familiare;

2. di un’impresa già esistente, in relazione alla quale venga successivamente enunciata la

conduzione sotto forma di impresa familiare;

3. dell’ingresso nell’impresa familiare di un nuovo collaboratore.

Nuova impresa avviata sotto forma di impresa familiare

Nel caso in cui si tratti di impresa avviata ex novo sotto forma di impresa familiare, gli effetti fiscali si producono a decorrere dallo stesso periodo d’imposta, a condizione che l’atto di

enunciazione dell’impresa familiare venga sottoposto a registrazione nel termine di 20 giorni.

Impresa già esistente

Nel caso in cui si tratti di impresa già esistente e successivamente sia enunciata l’impresa familiare, gli effetti fiscali si producono a decorrere dal periodo d’imposta successivo alla data dell’atto. Di conseguenza per garantire l’attribuzione al collaboratore del reddito d’impresa già dal 2006 (Mod. UNICO 2007), è necessario provvedere alla stipulazione del predetto atto entro il 31.12.20xx.

Ingresso di un nuovo collaboratore

Anche all’ipotesi di ingresso di nuovi collaboratori in un'impresa familiare già esistente è collegato l'effetto fiscale differito. In altre parole, quindi, la quota del reddito d’impresa spettante ai nuovi collaboratori potrà essere loro attribuita a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di modifica dell’atto.

D: Ho ricevuto un bollettino postale in cui si richiede l'iscrizione al portale multiservizi riservato alle ditte iscritte a camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato (CCIAA):

R: Ad alcune imprese sono stati recapitati dei bollettini postali da parte della ditta Kuadra srl – via G.verdi, 30 – Acerra (NA) che indicano la seguente dicitura: “l’iscrizione è obbligatoria per le ditte iscritte a Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato qualora si desideri usufruire dei servizi offerti, totalmente detraibili ai fini IVA. L’accettazione della nostra proposta e l’utilizzo del nostro portale multi servizi ha finalità esclusivamente commerciale e non surroga, né in alcun modo sostituisce gli adempimenti imposti dallo Stato italiano e/o dalla Pubblica Amministrazione in tema di iscrizione al Registro delle Imprese (CdC e quant’altro) ed in tema di esenzione di diritti dovuti per legge.”

L’impostazione della dicitura evidentemente può indurre, come ha indotto, in errore le imprese destinatarie del bollettino. A tal proposito le Camere di Commercio comunicano la propria estraneità a questo tipo di comunicazioni: da parte dell’ente non è stato inviato alcun bollettino postale relativo a proposte di portali multiservizi, e, in riferimento a tale iniziativa è stata avvisata l’autorità giudiziaria.

Esempio di bollettino